Il preliminare di compravendita entro il termine di venti giorni dalla stipula deve essere completata la sua registrazione; i venti giorni costituisco semplicemente un termine per adempiere e non un periodo entro il quale possa essere sostituito da un atto successivo.
L’articolo 10 comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n°131, relativo ai soggetti tenuti all’obbligo di registrazione delle scritture private, individua le seguenti figure:
lettera a) “le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono alle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art.4.”
lettera b) “i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati”
lettera d-bis) “gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art.2, della Legge 3 febbraio 1989, n° 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”
L’articolo 13 “Termini per la richiesta di registrazione”:
la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.
E’ giusto affermare che la registrazione del preliminare è obbligatoria per legge anche se l’atto notarile venga stipulato entro il ventesimo giorno dalla sua stipulazione.