I principali vantaggi che si hanno acquistando un immobile ad un’asta immobiliare sono:
– Ampia scelta, molti immobili presenti sul nostro sito per la città di Torino;
– Possibilità di visionare l’immobile;
– Possibilità di acquistarlo con mutuo;
– Acquisto sicuro: immobile trasferito direttamente dal tribunale (libero da ogni gravame);
– Non c’è il costo del notaio, l’immobile viene trasferito direttamente dal tribunale;
– Risparmio di circa tra il 20 e il 40% rispetto al valore di mercato;
– Per partecipare all’asta si deve depositare in tribunale il giorno prima a titolo di cauzione solo il 10% del prezzo;
– Possibilità di visionare l’immobile;
– Possibilità di acquistarlo con mutuo;
– Acquisto sicuro: immobile trasferito direttamente dal tribunale (libero da ogni gravame);
– Non c’è il costo del notaio, l’immobile viene trasferito direttamente dal tribunale;
– Risparmio di circa tra il 20 e il 40% rispetto al valore di mercato;
– Per partecipare all’asta si deve depositare in tribunale il giorno prima a titolo di cauzione solo il 10% del prezzo;
Perché un appartamento viene venduto all’asta:
Una persona deve dei soldi ad un’altra, il diritto viene accertato da tribunale, allora il creditore per recuperare i propri soldi, inizia una procedura detta “esecutiva” il cui ultimo atto è la vendita dei beni immobili del debitore, e sulla somma ricavata soddisfa le proprie richieste. Una volta soddisfatto il creditore, la somma rimanente, detratte le spese della procedura, spetta al proprietario dell’immobile (esecutoria).
Il processo esecutivo si compone di tre fasi:
Il Pignoramento, che è l’atto con cui i beni vengono sottratti alla disponibilità del debitore, e assoggettati al potere dell’ufficio esecutivo.
La liquidazione dell’attivo, cioè il mutamento in denaro di quanto pignorato attraverso l’asta.
Il riparto ossia la distribuzione tra i vari creditori del ricavato dalla vendita dei beni del debitore.
Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all’acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto.
La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono che la modalità senza incanto sia quella che, in via preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, debba essere adottata. Solo in subordine, nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto.
La liquidazione dell’attivo, cioè il mutamento in denaro di quanto pignorato attraverso l’asta.
Il riparto ossia la distribuzione tra i vari creditori del ricavato dalla vendita dei beni del debitore.
Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all’acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto.
La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono che la modalità senza incanto sia quella che, in via preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, debba essere adottata. Solo in subordine, nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto.
Nella vendita senza incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.
In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il giudice potrà decidere se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto. Il giudice dell’esecuzione, a conclusione della vendita, dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato tale versamento.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.
In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il giudice potrà decidere se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto. Il giudice dell’esecuzione, a conclusione della vendita, dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato tale versamento.
Nella vendita con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.), si realizza immediatamente una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l’offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto per la sua offerta nel momento in cui essa è superata da un’altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.
Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dispone il trasferimento del bene espropriato all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti (cosiddetto “effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare”) (art. 586 c.p.c.). Il decreto di trasferimento contiene l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto e costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio (art. 586 c.p.c.).
Ultima notazione riguarda la circostanza per cui, per la copertura delle spese connesse alla partecipazione ad un’asta, molti Istituti di Credito hanno concluso convenzioni con i Tribunali, miranti a limitare i costi legati all’erogazione dei servizi finanziari. E’ bene, però, accordarsi con gli Istituti di Credito con un certo anticipo rispetto alla data d’asta in modo da rispettare i tempi tecnici per il versamento del prezzo previsti nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. La banca ottenuta la copia della perizia ed effettuate le necessarie valutazioni stabilirà l’ammontare del finanziamento. Nel caso di mancata aggiudicazione, è generalmente prevista una clausola di dissolvenza in base alla quale, in caso di mancata aggiudicazione, viene annullata l’operazione finanziaria.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l’offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto per la sua offerta nel momento in cui essa è superata da un’altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.
Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dispone il trasferimento del bene espropriato all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti (cosiddetto “effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare”) (art. 586 c.p.c.). Il decreto di trasferimento contiene l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto e costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio (art. 586 c.p.c.).
Ultima notazione riguarda la circostanza per cui, per la copertura delle spese connesse alla partecipazione ad un’asta, molti Istituti di Credito hanno concluso convenzioni con i Tribunali, miranti a limitare i costi legati all’erogazione dei servizi finanziari. E’ bene, però, accordarsi con gli Istituti di Credito con un certo anticipo rispetto alla data d’asta in modo da rispettare i tempi tecnici per il versamento del prezzo previsti nell’ordinanza o nell’avviso di vendita. La banca ottenuta la copia della perizia ed effettuate le necessarie valutazioni stabilirà l’ammontare del finanziamento. Nel caso di mancata aggiudicazione, è generalmente prevista una clausola di dissolvenza in base alla quale, in caso di mancata aggiudicazione, viene annullata l’operazione finanziaria.
La consulenza viene svolta da professionisti del settore, consulenti che operano nelle aste immobiliari e che in questi anni si sono specializzati in :
Consulenza Aste per agenzie immobiliari e per clienti;
Corsi di formazione sulle aste immobiliari;
Con l’incarico di consulenza professionale da parte del cliente, il consulente si occuperà di tutte le fasi che portano alla partecipazione all’asta e in caso di aggiudicazione all’emissione del decreto di trasferimento.
In particolare ci occuperemo di:
Corsi di formazione sulle aste immobiliari;
Con l’incarico di consulenza professionale da parte del cliente, il consulente si occuperà di tutte le fasi che portano alla partecipazione all’asta e in caso di aggiudicazione all’emissione del decreto di trasferimento.
In particolare ci occuperemo di:
Ricerca dell’immobile;
Studio della perizia e appuntamento per visionare l’immobile;
Studio di fattibilità, si effettua un’ attenta valutazione commerciale del bene da acquistare, si individua l’indice di convenienza e si pianifica l’intervento in asta con l’individuazione del prezzo massimo d’acquisto;
Tutta l’attività per la partecipazione all’asta;
Partecipazione all’asta attraverso un ns. consulente;
Studio della perizia e appuntamento per visionare l’immobile;
Studio di fattibilità, si effettua un’ attenta valutazione commerciale del bene da acquistare, si individua l’indice di convenienza e si pianifica l’intervento in asta con l’individuazione del prezzo massimo d’acquisto;
Tutta l’attività per la partecipazione all’asta;
Partecipazione all’asta attraverso un ns. consulente;
Tutto l’iter di assistenza post asta, per arrivare alla corretta emissione del Decreto di Trasferimento e l’immissione in possesso dell’immobile acquistato.
La prima fase riguarda la ricerca dell’immobile: Il primo passo per il cliente è quello di fissare un incontro presso i nostri uffici, dove riceverà informazioni dettagliate sull’acquisto all’asta e prima dell’asta, sulla nostra consulenza e una ricerca immediata per individuare subito, tra gli immobili presenti sul nostro sito internet, quello corrispondente alle proprie aspettative.
Trovato l’immobile d’interesse la fase successiva è quella di avere da parte nostra tutte le informazioni specifiche sull’immobile: perizia, ordinanza e planimetria. Successivamente sarà richiesta la visita dell’immobile al custode giudiziario, la visita viene da noi richiesta per conto del cliente solo dopo che quest’ultimo ha ricevuto tutte le informazioni sia sull’immobile e sia sulla procedura dell’acquisto all’asta.
Nel caso in cui l’immobile visionato è di proprio interesse, viene pianificato l’intervento in asta con l’individuazione del prezzo massimo d’acquisto.
Dopo questa fase di pianificazione inizia l’attività per la partecipazione all’asta, seguita dalla partecipazione il giorno dell’asta attraverso un nostro consulente.
In caso di aggiudicazione inizia tutto l’iter di assistenza post asta, per arrivare alla corretta emissione del Decreto di Trasferimento e l’immissione in possesso dell’immobile acquistato.
In caso di non aggiudicazione:
1) restituzione immediata dell’assegno circolare del 10% del prezzo depositato da noi per conto del cliente in tribunale;
2) nessun compenso a noi (il nostro compenso è dovuto solo in caso di aggiudicazione)
nessuna perdita di tempo per il cliente, perché ci occupiamo di tutto noi, partecipiamo noi all’asta per conto del cliente.
In caso di aggiudicazione inizia tutto l’iter di assistenza post asta, per arrivare alla corretta emissione del Decreto di Trasferimento e l’immissione in possesso dell’immobile acquistato.
In caso di non aggiudicazione:
1) restituzione immediata dell’assegno circolare del 10% del prezzo depositato da noi per conto del cliente in tribunale;
2) nessun compenso a noi (il nostro compenso è dovuto solo in caso di aggiudicazione)
nessuna perdita di tempo per il cliente, perché ci occupiamo di tutto noi, partecipiamo noi all’asta per conto del cliente.
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