LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI IMMOBILI 2014



ART. 10 DLGS. 14.3.2011 N. 23

A partire dal 1.1.2014 per gli atti soggetti ad imposta di registro:

❑ le aliquote dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari saranno così accorpate:
▪ 2% per gli acquisti con le agevolazioni prima casa,
▪ 9 % per gli acquisti di altri beni immobili;
❑ ferme le altre condizioni le agevolazione prima casa non spetteranno per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 in luogo delle “case di abitazione di lusso”.
❑ l’imposta di registro, comunque dovuta, non potrà essere inferiore ad € 1.000;
❑ non saranno più dovute imposte di bollo e imposte ipo/catastali;

❑ saranno soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali.

ART. 10 DLGS. 14.3.2011 N. 23

Rimango immutate le «regole» previste per gli atti soggetti ad IVA (sia imponibili, in reverse charge o esenti) e quindi:

❑ imposta di registro fisse;
❑ imposta di bollo sempre dovuta;

❑ imposte ipotecarie e catastali fisse oppure proporzionali (4%) per cessioni di immobili strumentali.

ART. 26 DL 12.9.2013 n. 103

A partire dal 1.1.2014:
❑ le imposte di registro, ipotecarie e catastali fisse passano da € 168 ad € 200;
❑ le imposte ipo/catastali, che non dovevano più essere dovute, verranno versate nella misura fissa di € 50 cadauna.
❑ le aliquote dell’imposta di registro saranno:
▪ 2% per gli acquisti con le agevolazioni prima casa,
▪ 9 % per gli acquisti di altri beni immobili;
❑ le agevolazione prima casa non spetteranno per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
❑ in caso di atti soggetti ad imposta di registro, l’imposta di registro minima sarà pari ad € 1.000.
❑ le imposte di registro, ipotecarie e catastali fisse, dovute in caso di atti soggetti ad IVA, passeranno da € 168 ad € 200 cadauna;
❑ le imposte ipo/catastali, in caso di atti soggetti ad imposta di registro, verranno versate nella misura fissa di € 50 cadauna;
❑ saranno soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali.

DECORRENZA

Ai fini della decorrenza valgono le regole generali, ovvero:
❑ atti pubblici formati dal 1.1.2014;
❑ atti giudiziari pubblicati o emanati dal 1.1.2014;
❑ donazioni fatte dal 1.1.2014;
❑ scritture private autenticate dal 1.1.2014 (in caso di più autentiche vale la data dell’ultima).

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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


❑ l’imposta di registro, comunque dovuta, non potrà essere inferiore ad € 1.000;
❑ non saranno più dovute imposte di bollo e imposte ipo/catastali;

❑ saranno soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali.

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