Il nuovo decreto legge “Destinazione Italia”. È stato approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, il decreto legge introduce relativamente agli immobili residenziali, una variante rispetto al decreto legge n. 63/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 90/2013: era prevista la nullità dei contratti di vendita degli immobili e dei nuovi contratti di locazione laddove fossero privi dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE); l’art. 6 citava testualmente: “ L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”. Con la nuova proposta, la mancanza dell’APE verrà punita con una sanzione amministrativa.
All’atto di acquisto o affitto di un immobile, il soggetto interessato dovrà dichiarare di aver ricevuto informazioni e documentazione circa l’Attestato di Prestazione Energetica con un’apposita clausola ad hoc che viene inserita nei contratti di compravendita o di locazione. L’APE dovrà essere allegato al rogito e in qualsiasi atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile e ai contratti di affitto (escluse le locazioni di singole unità immobiliari). L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio anche per gli edifici in fase di costruzione, per i quali deve riportare la futura prestazione energetica dell’immobile e che diverrà attestato definitivo al termine dei lavori così come per gli immobili sottoposti ad interventi di ristrutturazione.
Quindi la mancanza dell’APE non comporterà più la nullità del contratto, bensì una vera e propria sanzione pecuniaria.
Le sanzioni previste:
– Acquirente e venditore o locatore e conduttore, dovranno pagare in solido e in parti uguali una sanzione compresa tra 3 mila e 18 mila euro, che scende in un range compreso tra 1.000 e 4000 euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari (se la durata della locazione non supera i tre anni la sanzione viene dimezzata).
Anche lo stesso certificatore energetico o professionista qualificato che sottoscriverà un Attestato di Prestazione Energetica non rispettando i criteri e le metodologie della normativa vigente, verrà punito con una sanzione pecuniaria quantificabile fra i 700 e i 4200 euro; la sanzione sarà comminata dalla Regione che dovrà obbligatoriamente comunicarne l’inadempienza agli Ordini professionali di appartenenza del certificatore/tecnico qualificato.
Sono previste sanzioni anche per il proprietario dell’immobile o il costruttore che non dovessero dotare di APE rispettivamente gli interventi di grossa ristrutturazione (che interessano oltre il 25% della superficie dell’involucro edilizio, pareti e tetto) e la realizzazione di una nuova costruzione: la sanzione va dai 3000 ai 18000 euro.