Nel 2014 sono nate delle novità sul fronte degli affitti di casa, ponendo l’attenzione in modo particolare sul pagamento del canone di locazione, non più attraverso i contanti, ma solo con strumenti tracciabili quali bonifici bancari, assegni bancari non trasferibili e assegni circolari, tutto questo all’insegna della lotta all’evasione fiscale causata dagli affitti in nero.
La legge di stabilità 147/2013 all’articolo 1 comma 50, in merito proprio ai pagamenti dei canoni di locazione, ad eccezione per le case popolari, ne vieta i contanti, indipendentemente dall’importo.
Adesso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito maggiore chiarezza sull’obbligo di pagare l’affitto di casa secondo modalità che escludano i contanti.
Adesso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito maggiore chiarezza sull’obbligo di pagare l’affitto di casa secondo modalità che escludano i contanti.
Nella nota infatti si mette in chiaro come il pagamento degli affitti non debba avvenire tramite i metodi tracciabili, ma anche in contanti purché non si superi la soglia dei 1000 euro.
I proprietari che hanno ricevuto l’affitto in contanti dal 1 gennaio 2014 non incorreranno in alcuna sanzione.
Le sanzioni scattano solo quando viene superano il pagamento degli affitti in contanti di 1000 euro. In questo caso, le sanzioni vanno dall’1 al 40% dell’importo versato, a partire da 3000 euro.
L’obbligo di tracciabilità riguarda solo il singolo pagamento da parte di ciascun inquilino e non l’intero canone di locazione della casa.
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