Liberalizzazione del mercato delle “grandi locazioni”
Liberalizzazione del mercato delle “grandi locazioni” ad uso non abitativo L.392/78
è stato recentemente introdotto con il Decreto Legge n.133 del 2014, il cd. “Sblocca Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2014 ed entrato in vigore il 13 settembre 2014, di stipulare contratti di locazione derogando la legge 392/78 per quanto riguarda le locazioni ad uso diverso da quello di abitazione aventi canoni superiori ai 150.000,00 euro annui.
L’obiettivo della “liberalizzazione” varata dal Governo appare quello di consentire alle parti, in un’ottica di massima libertà nella contrattazione dei propri rapporti economici, di derogare alla normativa speciale delle locazioni cd. non abitative come sinora disciplinata dagli artt. 27 e ss. della citata L. 392/78, solo nel caso di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione con un canone annuo superiore ad euro 150 mila, per tal motivo definiti nella rubrica della norma in oggetto come cd. “grandi locazioni”.
Quindi sarà consentito negoziare i seguenti casi:
L’obiettivo della “liberalizzazione” varata dal Governo appare quello di consentire alle parti, in un’ottica di massima libertà nella contrattazione dei propri rapporti economici, di derogare alla normativa speciale delle locazioni cd. non abitative come sinora disciplinata dagli artt. 27 e ss. della citata L. 392/78, solo nel caso di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione con un canone annuo superiore ad euro 150 mila, per tal motivo definiti nella rubrica della norma in oggetto come cd. “grandi locazioni”.
Quindi sarà consentito negoziare i seguenti casi:
- La durata del contratto, quindi anche inferiore a quelle minime indicate dalla L.392/78 e solo eventualmente i suoi rinnovi;
- Non pattuire la facoltà di recesso del conduttore;
- Escludere la facoltà di cessione pressoché automatica del contratto in caso di cessione o affitto d’azienda da parte del conduttore;
- Escludere il diritto del conduttore alla indennità per perdita dell’avviamento commerciale.
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