Sono state introdotte delle agevolazioni fiscali per chi acquista uno o più immobili ad uso abitazione di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) dell’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR n. 380/2001 e li concedano in locazione per almeno 8 anni, lo stabilisce l’’art. 21 del Decreto Legge Sblocca Italia. Gli immobili non devono essere classificati o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/7 o A/8 e l‘acquisto dell’immobile dovrà essere effettuato nel triennio 2014-2017.
Caratteristiche per avere le agevolazioni:
- Solo persona fisica non esercente attività commerciale.
- Il limite massimo di spesa sul quale calcolare il beneficio è attualmente fissato in euro 300.000,00, importo, questo, che dovrebbe tenere conto anche degli oneri accessori indipendentemente dal numero di immobili acquistati.
- l’immobile sia concesso in locazione, in via continuativa per almeno 8 anni, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione
- l’immobile abbia una classificazione energetica A o B
- che il canone di locazione applicato non sia superiore a quello cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell’art.2 comma 3 L. 9 dicembre 1998 n.431, oppure quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata” o, infine, a quello definito in ambito comunale ai sensi dell’art.3 comma 114 L.24 dicembre 2003 n.350 (c.d edilizia a canone speciale)
- il conduttore non sia parente di primo grado del locatore
L’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile e sarà ripartita in otto quote annuali di pari importo.
Si parte dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non sarà cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Il diritto alla deduzione non verrà meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso di tale periodo purché, entro un anno dalla risoluzione, ne venga stipulato un altro.
Sempre sul decreto legge “Sblocca Italia”
La nuova normativa sul Rent To Buy (Art. 23 del decreto legge “Sblocca Italia”)
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