Idroelettrico Lusignetto: giudizio negativo

Idroelettrico Lusignetto: la pratica RADIS è stata archiviata con giudizio negativo di compatibilità ambientale e questo cambia lo stato della discussione sull’uso del torrente a fini energetici.

Che cosa è successo

La Città metropolitana di Torino, con la Determinazione dirigenziale n. 1593 del 28/03/2023, ha espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato «Nuova derivazione d’acqua dal Rio Lusignetto ad uso energetico» proposto da RADIS e ha disposto l’archiviazione della domanda di VIA e la chiusura dell’istruttoria interdisciplinare.

Dati essenziali del procedimento

  • Chi: Proponente RADIS di Martino Ugo & C. S.a.s.; istanza presentata il 12/06/2018; P.IVA 03668160041 (fonte: Determinazione n.1593 del 28/03/2023).
  • Quando: procedura avviata con nota prot. n.75472 del 12/06/2018; visita locale 30/10/2018; conferenza di servizi 06/11/2018; contributo ARPA depositato 24/02/2022; Determinazione finale 28/03/2023.
  • Quanto (parametri dichiarati da RADIS): potenza installata 950 kW; producibilità annua stimata 2,65 GWh; portata massima derivata 300 l/s; portata media annua 166 l/s; salto legale 289,70 m; presa a quota 1357 m s.l.m.; restituzione a quota 1049,40 m s.l.m. (fonte: Ordinanza pubblicata sul BUR n.37/2018).
  • Competenza: la pratica rientra nella categoria dell’Allegato B2 L.R. n.40/1998 (categoria n.41) e l’istruttoria è di competenza della Città metropolitana di Torino.
  • Rimedi amministrativi: è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni (indicato nella Determinazione n.1593/2023).

Perché la valutazione è stata negativa

La Determinazione richiama la relazione tecnica di ARPA Piemonte (nota prot. n.17011 del 24/02/2022). ARPA ha qualificato il Torrente Lusignetto come corpo idrico «non tipizzato» e, in assenza di pressioni puntuali significative, in stato ecologico «elevato». L’applicazione della metodologia ERA e della «Direttiva Derivazioni» ha collocato la proposta nell’«area di esclusione» per la matrice ERA, cioè il prelievo proposto comportava un rischio ambientale elevato e risultava incompatibile con il mantenimento degli obiettivi di qualità del corso d’acqua.

Parametri tecnici e distinzione tra progetto e realtà

È importante ricordare che i numeri riportati nella domanda sono valori progettuali, non misure di produzione reale. La potenza installata indica la taglia dell’impianto; la producibilità annua è una stima. Interpretare la potenza come erogazione continua è un errore comune.

Per chiarezza: 2,65 GWh corrispondono a 2.650.000 kWh. Di seguito un esempio ipotetico e dichiarato per comprendere la scala dell’energia (non è un dato del dossier):

  • Esempio ipotetico: se si assumesse un prezzo di vendita dell’energia di 0,12 €/kWh (ipotesi esemplificativa), la producibilità annua stimata di 2,65 GWh avrebbe un valore teorico di circa 318.000 euro all’anno (2.650.000 kWh x 0,12 €/kWh = 318.000 €). Questa è una stima semplificata e non tiene conto di costi, perdite o accordi contrattuali.

La pratica concorrente è una cosa diversa

Durante l’istruttoria si era segnalata una domanda concorrente presentata da Clear Energy S.r.l. (istanza del 23/10/2018). I parametri dichiarati nella pratica concorrente erano differenti: potenza 420 kW; produzione media annua prevista 1,248 GWh; portata massima 400 l/s; portata media annua 142 l/s; salto legale 125,2 m (fonte: Ordinanza pubblicata sul BUR n.51/2018). L’esito negativo della pratica RADIS riguarda esclusivamente la VAL 307 e non si estende automaticamente alla domanda concorrente (VAL 312): per conoscere l’esito della pratica Clear Energy è necessario consultare il relativo provvedimento conclusivo.

Domande frequenti

Che cosa significa «archiviazione della domanda di VIA»?

Significa che la procedura di valutazione ambientale si è conclusa con esito negativo e non procederà verso un’autorizzazione per la costruzione. L’istruttoria interdisciplinare è chiusa (Determinazione n.1593/2023).

Possono esserci ricorsi?

Sì. La Determinazione indica i possibili rimedi: ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, come previsto nell’atto finale.

Cosa cambia per i residenti e i proprietari a Ala di Stura?

In pratica, al momento non c’è un progetto RADIS autorizzato da temere o da valutare per la costruzione. È però importante monitorare eventuali altri procedimenti o ricorsi e distinguere sempre tra domanda presentata, valutazione ambientale e autorizzazione finale.

Conclusione pratica

Se abitate o possedete immobili ad Ala di Stura chiedete sempre quale pratica è in esame (VAL 307 o VAL 312) e verificate il provvedimento conclusivo. L’esito della Determinazione n.1593 del 28/03/2023 chiarisce che la proposta RADIS non è assentibile per ragioni ambientali. Confondere domande con autorizzazioni crea preoccupazioni inutili. Tenete d’occhio gli atti ufficiali e, se necessario, chiedete agli uffici competenti copia dei documenti citati.

Fonte: Città metropolitana di Torino, Determinazione dirigenziale n.1593 del 28/03/2023; Ordinanze pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, BUR n.37/2018 e BUR n.51/2018.

Testo della Determinazione n.1593 del 28/03/2023 | Ordinanza di avvio pubblicata sul BUR n.37/2018

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